(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 29 del 5 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 119, commi primo e secondo della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), n), r) e z), dello Statuto; 
    Vista la legge  regionale  6  agosto  2001,  n.  36  (Ordinamento
contabile della Regione Toscana), ed in particolare l'art. 13,  comma
1, lettera c) secondo cui contestualmente alla legge di  bilancio  la
Giunta  regionale  puo'  presentare  all'approvazione  del  Consiglio
regionale un progetto di  legge  finanziaria  al  fine  di  apportare
qualsiasi modifica alla legis1azione regionale che risulti necessaria
all'adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale: 
    Vista  la  legge  regionale  24  dicembre  2008,  n.  69   (Legge
finanziaria per l'anno 2009); 
    Considerato quanto segue: 
      1. Al  fine  di  estendere  a  tutti  i  veicoli  immatricolali
nell'anno 2008 i benefici fiscali  materia  di  tasse  auto  previsti
dalla  legge  regionale  2  novembre  2006,  n.  52   (Determinazione
dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1°
gennaio 2007), per l'installazione di un sistema di  alimentazione  a
GPL  o  a  metano,  si  rende  necessario  modificare  la  norma  che
inizialmente prevedeva l'esenzione solo per i  veicoli  immatricolati
fino a17 novembre 2008; 
      2. Allo  scopo  di  sostenere  l'avanzamento  dei  processi  di
innovazione  e  di  riorganizzazione  della  struttura  regionale   e
valorizzare professionale,  del  personale,  nel  quadro  del  mutato
assetto istituzionale anche a seguito dell'applicazione  della  legge
regionale  8  gennaio  2009,  n.  1  (Testo  Unico  in   materia   di
organizzazione e ordinamento del personale), e' opportuno  rafforzare
gli interventi in materia di personale dipendente; 
      3. Si incrementa il sostegno alle produzioni cinematografiche e
audiovisive realizzate in Toscana o aventi un diretto legame  con  la
cultura e l'identita'  regionale  con  finalita'  di  promozione  del
territorio  regionale,  in  quanto  tale  promozione  costituisce  un
imprescindibile strumento di sostegno dell'economica regionale; 
      4. L'attuazione del programma nazionale  ELISA  sulla  gestione
digitale dei servizi locali in materia fiscale e  catastale,  per  il
quale e' stato individuato come ente pilota in Toscana il  comune  di
Fabbriche di Vallico  (Lucca),  puo'  essere  resa  piu'  efficace  e
tempestiva grazie  all'anticipazione  delle  risorse  finanziarie  da
parte della Regione; 
      5.  In  occasione  delle  celebrazioni  del  centocinquantesimo
anniversario dell'Unita' d'Italia, il concorso alla realizzazione del
progetto «La Costituzione siamo noi», memoriale della Costituzione  e
laboratorio  di  educazione   alla   legalita'   costituzionale,   da
realizzarsi  nell'auditorium  del  nuovo  palazzo  di  giustizia   di
Firenze, costituisce una  rilevante  opportunita'  per  garantire  la
conservazione e la diffusione dei valori  dell'antifascismo  e  della
resistenza,    quali     valori     fondamentali     dell'ordinamento
costituzionale. 
      6. Allo scopo di garantire continuita' alle iniziative relative
alla celebrazione del centocinquantesimo anniversario  della  nascita
di Giacomo Puccini risulta necessario sostenere i corsi di formazione
organizzati dalle bande, dai cori e dalle scuole di musica; 
      7. Nelle more della predisposizione del piano per  il  servizio
civile regionale di cui all'art. 16, comma 1, della  legge  regionale
25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del  servizio  civile  regionale),
l'incremento delle risorse messe a disposione dell'Ufficio  nazionale
per il servizio civile per i progetti  realizzati  da  enti  iscritti
all'albo regionale per il Servizio civile nazionale che hanno la loro
sede di svolgimento in Toscana, puo' consentire allo stesso numero di
giovani, che avrebbero  aderito  al  servizio  civile  regionale,  di
svolgere comunque sul territorio regionale attivita' volte a far loro
acquisire una formazione civica, sociale, cultuale e professionale. 
      8. La promozione  della  cultura  della  biodiversita',  ed  in
particolate  le  azioni  a  tutelala  della  biodiversita'   agricola
considerata cpme fattore di crescita  umana,  civile  e  democratica,
puo' realizzarsi efficacemente attraverso il sostegno economico  alla
Fondazione  Slow  Food  per  la   Biodiversita', onlus operante   sul
territorio regionale, che si pone come obiettivo  principale  proprio
la difesa della biodiversita'. 
      9. In attesa dell'adozione di  una  legge  organica  regionale,
nelle more dell'approvazione della modifica del decreto legislativo 3
aprile 2006,  n  152  (Norme  in  materia  ambientale)  che  dovrebbe
definire la normativa statale in difesa del  suolo,  e'  disposto  un
contributo  straordinario  per  gli  enti  locali,  allo   scopo   di
consentire, in attuazione degli strumenti regionali di programmazione
e pianificazione territoriale, l'iutilizzo di risorse  regionali  per
interventi di mitigazione dei  rischi  idrogeologici  nel  territorio
regionale; 
      10. Ai fini di cui ai punti  precedenti  occorre  integrare  la
presente legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69  (Legge  finanziaria
per l'anno 2009), tenuto conto che le  presenti  disposizioni  recano
contenuti propri della legge fiananziaria, come definiti dall'art. 13
della legge regionale 6 agosto 2001,  n.  36  (Ordinamento  contabile
della regione Toscana); 
      11. Occorre infine procedere alla rimodulazione ed integrazione
dell'allegato A della  legge  regionale  n.  69/2008,  «Prospetto  di
rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi», ai  sensi
dell'art. 15, comma 3 della legge regionale n. 36/2001; 
    Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
              Inserimento del capo II-bis nel titolo I 
                  della legge regionale n. 69/2008 
 
    1. Dopo il capo II del titolo I della legge regionale 24 dicembre
2008, n. 69 (Legge finanziaria  per  l'anno  2009),  e'  inserito  il
seguente: «Capo II-bis - Modifiche alla legge  regionale  2  novembre
2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa  automobilistica
regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)».